Sono due situazioni diverse che spesso vengono confuse: nella prima hai firmato e ci hai ripensato, nella seconda non hai mai firmato. I rimedi sono diversi, e sbagliare strada fa perdere tempo.
Il ripensamento: quattordici giorni
Vale per i contratti conclusi a distanza — telefono, sito, applicazione — e per quelli conclusi fuori dai locali commerciali, per esempio a casa tua o a un banchetto in un centro commerciale. Il termine decorre dalla conclusione del contratto.
- Non devi motivare la decisione: è un diritto incondizionato.
- Non ci sono costi né penali.
- Il recesso va comunicato per iscritto, con un mezzo che lasci prova: PEC, raccomandata o il modulo indicato nelle condizioni contrattuali.
- Se hai chiesto che la fornitura partisse subito, potresti dover pagare l’energia effettivamente consumata fino al ripensamento. Nient’altro.
Il fornitore è tenuto a informarti del diritto di ripensamento e a fornirti il modulo. Se non l’ha fatto, il termine per esercitarlo si allunga.
Il contratto non richiesto
È il caso in cui la fornitura passa a un venditore con cui non hai mai concluso alcun contratto: te ne accorgi da una bolletta di un mittente sconosciuto, o da una lettera di benvenuto. La regolazione lo tratta come attivazione non richiesta e prevede una procedura di ripristino.
- Presenta subito un reclamo scritto al venditore che ha attivato il contratto, dichiarando che non hai mai prestato il consenso.
- Comunica la situazione anche al tuo venditore precedente, chiedendo il rientro.
- Chiedi al nuovo venditore copia della registrazione o del contratto: deve dimostrare lui il consenso, non tu la sua mancanza.
- Se non ottieni risposta soddisfacente entro trenta giorni, attiva il Servizio Conciliazione di ARERA.
- Puoi segnalare il caso allo Sportello per il consumatore energia e ambiente, numero verde 800 166 654, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
La procedura di ripristino prevede il rientro presso il fornitore precedente e la restituzione o l’annullamento degli importi fatturati dal venditore non richiesto oltre quanto effettivamente dovuto per l’energia consumata.
Come evitare che succeda
- Non fornire mai POD, PDR o IBAN a chi ti telefona: chi ha un titolo per averli li ha già.
- Non confermare con un «sì» generico durante una telefonata registrata. Se non vuoi, riattacca.
- Iscriviti al Registro Pubblico delle Opposizioni per ridurre le chiamate commerciali.
- Controlla il mittente delle bollette: un cambio di intestazione è il primo segnale.
Domande frequenti
Il ripensamento vale anche per i contratti firmati in negozio?
No: per i contratti conclusi nei locali commerciali del venditore il diritto di ripensamento non è previsto dalla legge, anche se alcuni fornitori lo concedono per prassi.
Devo pagare le bollette del venditore non richiesto?
Devi l’energia effettivamente consumata, ma non le condizioni di un contratto mai concluso. Presenta reclamo e non pagare importi che non riconosci, indicandolo per iscritto.
Quanto tempo ci vuole per tornare al vecchio fornitore?
Il ripristino segue i tempi della procedura regolata, che sono nell’ordine di qualche settimana. La fornitura, nel frattempo, non si interrompe mai.
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